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D.M. 28 gennaio 1998
  
 
Autorizzazione al Registro italiano navale, in Genova, al rilascio di certificazioni CE per gli ascensori, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE. (G.U. 10 febbraio 1998, n. 33)
 
 
Preambolo Argomento: IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo produttivo e competitività Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori; Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata nella G.U. n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1° luglio 1997; Vista l'istanza con la quale il Registro italiano navale, con sede in Genova, via Corsica n. 12, in forza dell'art. 9 della citata direttiva n. 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima; Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme a quanto riportato nella citata circolare del Ministero dell'industria 29 maggio 1997, n. 157404; Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato VII della direttiva n. 95/16/CE; Decreta: Articolo 1 Argomento: 1 Il Registro italiano navale è autorizzato in via provvisoria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva numero 95/16/CE di seguito elencati: allegato V: Esame CE del tipo (modulo B), limitatamente agli ascensori (lettera b); allegato VI: Esame finale; allegato X: Verifica di unico prodotto (modulo G); allegato XII: Garanzia qualita' prodotti per gli ascensori (modulo E); allegato XIII: Garanzia qualita' totale dell'ascensore (modulo H); allegato XIV: Garanzia qualita' produzione (modulo D). 2 La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 95/16/CE. 3 Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico. Articolo 2 Argomento: 1 La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. ed ha validita' fino all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva n.95/16/CE. 2 Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione. 3 Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravita' si procede alla revoca.
 
 
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