Autorizzazione al Registro italiano navale, in Genova, al rilascio di certificazioni CE per gli ascensori, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE. (G.U. 10 febbraio 1998, n. 33)
Preambolo
Argomento:
IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e competitività
Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative agli ascensori;
Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n.
157404, pubblicata nella G.U. n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli
operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri
prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1° luglio 1997;
Vista l'istanza con la quale il Registro italiano navale, con sede in
Genova, via Corsica n. 12, in forza dell'art. 9 della citata direttiva n.
95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai
sensi della direttiva medesima;
Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme a quanto
riportato nella citata circolare del Ministero dell'industria 29 maggio
1997, n. 157404;
Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella
documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi
previsti in allegato VII della direttiva n. 95/16/CE;
Decreta:
Articolo 1
Argomento:
1 Il Registro italiano navale è autorizzato in via provvisoria al rilascio
di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla
direttiva numero 95/16/CE di seguito elencati:
allegato V: Esame CE del tipo (modulo B), limitatamente agli ascensori
(lettera b);
allegato VI: Esame finale;
allegato X: Verifica di unico prodotto (modulo G);
allegato XII: Garanzia qualita' prodotti per gli ascensori (modulo E);
allegato XIII: Garanzia qualita' totale dell'ascensore (modulo H);
allegato XIV: Garanzia qualita' produzione (modulo D).
2 La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e
procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 95/16/CE.
3 Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni
rilasciate, è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita'
- Ispettorato tecnico.
Articolo 2
Argomento:
1 La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella G.U. ed ha validita' fino all'emanazione delle
disposizioni attuative della direttiva n.95/16/CE.
2 Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale
sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la
verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.
3 Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la
presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di
particolare gravita' si procede alla revoca.
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