Applicazione del trattamento fiscale previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1999 alle giacenze di oli minerali esistenti presso i depositi commerciali ed i distributori stradali di carburanti.
Preambolo
Argomento:
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 8 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, recante:"Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
gennaio 1999 con il quale sono stabilite le nuove misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio e sul
bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua
denominato "Orimulsion";
Visto l'art. 2, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
Ritenuta l'opportunita' di applicare, nella fase di commercializzazione,
il nuovo trattamento fiscale previsto dal citato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri a taluni oli minerali, ciascuno dei quali
posseduti in quantita' superiore a determinati limiti, gia' immessi in
consumo;
Tenuto conto che in precedenti provvedimenti legislativi di carattere
finanziario i predetti limiti delle giacenze sono stati fissati in
chilogrammi 3.000 per i depositi commerciali ed in litri 4.000 per le
stazioni di servizio e per gli impianti di distribuzione stradale di
carburanti;
Considerato che alla data di entrata in vigore del menzionato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri che introduce tra l'altro, per
effetto dell'art. 8 della L. 23 dicembre 1998, n.448, la differenziazione
delle aliquote di accisa sull'olio combustibile, ad alto e basso tenore di
zolfo, a seconda che sia impiegato per riscaldamento ovvero per uso
industriale, non risulta possibile distinguere di massima le giacenze di
detto olio combustibile destinabili ai suindicati tipi di impiego, per cui
appare opportuno applicare alle medesime giacenze le aliquote inferiori
previste per l'olio combustibile, rispettivamente ad alto e baso tenore di
zolfo, per uso industriale;
Decreta:
Articolo 1
Argomento:
1 Le variazioni di accisa stabilite nell'art. 1, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999 per la benzina, per
la benzina senza piombo, per il petrolio lampante o cherosene, per l'olio
da gas o gasolio, per l'olio combustibile e per i gas di petrolio
liquefatti si applicano anche ai prodotti gia' immessi in consumo e che
alle ore zero del 16 gennaio 1999 sono posseduti in quantita' superiore a
3.000 chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale ed in
quantita' superiore a 4.000 litri dagli esercenti stazioni di servizio ed
impianti di distribuzione stradale di carburanti; l'aumento delle aliquote
si applica anche alle quantita' di benzine e di gasolio giacenti alla
stessa data in quantita' superiori a 3.000 chilogrammi presso i depositi
per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta
somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo. Ai
fini del calcolo dell'accisa dovuta sulle giacenze di olio combustibile ad
alto e basso tenore di zolfo, le aliquote applicabili sono pari alle
aliquote di accisa previste per l'olio combustibile, rispettivamente ad
alto e basso tenore di zolfo, per uso industriale.
2 I possessori dei prodotti di cui al comma 1 devono denunciare le
giacenze possedute agli Uffici tecnici di finanza competenti per
territorio entro trenta giorni dal 16 gennaio 1999 ed entro lo stesso
termine devono versare la differenza di imposta sulle giacenze dichiarate
previa compensazione con le somme eventualmente da rimborsare.
3 L'ufficio tecnico di finanza verifica la regolarita' delle denunce e
controlla che l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto.
Qualora risulti corrisposta una somma inferiore, la relativa differenza
deve essere versata entro quindici giorni dalla data di spedizione
dell'avviso di pagamento da inviare mediante lettera raccomandata. In caso
di accisa a credito ed in ogni altro caso in cui la somma versata risulti
superiore a quella dovuta, il rimborso è effettuato con l'osservanza delle
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre
1996, n. 689. Non si fa luogo al rimborso, ne' si provvede alla
riscossione, di somme non superiori a lire ventimila.
Articolo 2
Argomento:
1 Il presente decreto è pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana.
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