Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto.(1) (G.U. 03 agosto 1996, n. 181)
Preambolo
Argomento:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli artt. 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per
l'adeguamento degli organici e il potenziamento delle strutture del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, nonché per razionalizzare l'impiego del
relativo personale nei servizi d'istituto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione
del 2 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità, per la Funzione
pubblica e gli affari regionali, del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1 - Incremento e ripianamento degli organici
Argomento:
1 Per fronteggiare le esigenze del servizio operativo del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco il relativo organico è aumentato di 495 unità,
ripartite nei profili professionali indicati nell'allegata tabella 1 che
fa parte integrante del presente decreto.
2 Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di
vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 1 e per quelle che
si rendono disponibili fino al 31 dicembre 1988 si provvede mediante
utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a 588 posti,
indetto con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato
nella G.U. - 4a serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993. A tal fine,
detta graduatoria avrà validità triennale.
3 Per assicurare la continuità del reclutamento nel profilo professionale
di vigile del fuoco, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire,
fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici
concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere
dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi dovranno inoltre prevedere una riserva
di posti, pari complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i
vigili volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti e per i
vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del
bando abbiano prestato servizio per non meno di sessanta giorni, fermi
restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo
professionale di vigile del fuoco. Le graduatorie dei candidati risultati
idonei possono essere utilizzate, ai fini del reclutamento, per tre anni
dall'approvazione. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore
dei regolamenti previsti dall'art. 3, comma 65, della L. 24 dicembre 1993,
n. 537, una quota pari al 35 per cento di detti posti è riservata ai
volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in
possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco.
4 Per garantire l'organizzazione dei servizi, l'amministrazione può
disporre procedure di mobilità in deroga ai tempi di permanenza nella sede
previsti per il personale di nuova assunzione dall'art. 43 del D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
5 Per assicurare la continuità del reclutamento nei ruoli dell'area
operativa tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Ministero
dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi per la copertura
dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di pubblicazione di ciascun bando. La graduatoria dei
candidati risultati idonei può essere utilizzata, ai fini del
reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai
candidati del concorso successivo e, comunque, per non oltre tre anni.
6 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della L. di
conversione del presente decreto, viene emanato, ai sensi dell'art. 17,
comma 4, della L. 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme sul
"reclutamento, sull'avanzamento e sull'impiego del personale volontario
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco", in attuazione dell'art. 13
della L. 8 dicembre 1970, n. 996.
7 I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive
nell'interesse del Corpo nazionale. Le procedure relative sono stabilite
con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
Articolo 2 - Impiego del personale del Corpo nell'espletamento di
specifici servizi d'istituto
Argomento:
1 Fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio, nell'ambito
dell'attività sportiva del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono
ricomprese anche le spese relative a organizzazione, partecipazione e
svolgimento di concorsi, gare, manifestazioni e cerimonie nazionali ed
internazionali in Italia e all'estero, nonché quelle per l'attività dei
gruppi sportivi dei Vigili del fuoco e relative sezioni giovanili
agonistiche.
Articolo 3 - Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale
attribuiti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Argomento:
1 In attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 13, comma 1, lettera
b), del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco provvede alle
attività di vigilanza di cui all'art. 23, comma 1, e a quelle relative
alla formazione del personale di cui all'art. 12 del predetto decreto
mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e
avvalendosi del personale addetto. A tal fine, le attività per le quali è
richiesta al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco la formazione e
l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento
antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a norma
delle disposizioni sopracitate, sono quelle elencate nel D.P.R. 26 maggio
1959, n. 689, tabelle A e B nel D.M. 16 febbraio 1982 e nel D.M. 30
ottobre 1986. L'attività di formazione, addestramento e di attestazione di
idoneità di cui al comma 3 è assicurata dal Corpo nazionale mediante
corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le predette tariffe sono adeguate annualmente con le
stesse modalità e procedure sulla base degli indici ISTAT di variazione
del costo della vita, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2 I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 1
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno per alimentare
il Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
3 I comandi provinciali dei Vigili del fuoco, previo superamento di prova
tecnica, rilasciano attestato di idoneità ai lavoratori designati dai
datori di lavoro di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione
svolti dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o da Enti pubblici e
privati.
Articolo 4 - Impiego del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nella
campagna antincendi boschivi 1996
Argomento:
1 Per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco connesse al
concorso nella lotta agli incendi boschivi e relative al richiamo dei
Vigili del fuoco volontari, alle spese per l'acquisto di mezzi e
attrezzature, di missione, alle mense obbligatorie di servizio e
all'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo
del Corpo nazionale, ivi compresi i dirigenti, anche in deroga ai limiti
di somma stabiliti dalla normativa vigente, è autorizzata, per l'anno
1996, la spesa di lire 23.000 milioni.
2 All'onere di lire 23.000 milioni di cui al comma 1 si provvede, quanto a
lire 8.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno e, quanto a lire 15.000 milioni, mediante riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996.
3 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 5 - Norme di amministrazione e contabilità
Argomento:
1 Con regolamento, da adottarsi a norma dell'art. 17, comma 1, della L. 23
agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro sono emanate
le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco, che potranno contenere disposizioni anche in deroga alle norme
di contabilità generale dello Stato, allo scopo di conseguire obiettivi di
snellimento e accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni
necessari per gli interventi di emergenza. Fino alla data di entrata in
vigore del predetto regolamento si osservano, in quanto compatibili, per
il Corpo nazionale le disposizioni previste dal Capo III del regolamento
di amministrazione e contabilità della pubblica sicurezza approvato con
D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417.
2 Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di
regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi
i quali il regolamento può essere comunque adottato.
Articolo 6 - Copertura finanziaria
Argomento:
1 All'onere derivante dall'applicazione degli artt. 1, 2 e 3, valutato in
lire diciassettemila milioni per l'anno 1996, in lire
ventiquattromilanovecento milioni per l'anno 1997 e in lire
venticinquemila milioni per il 1998 e a regime, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno.
Articolo 7 - Entrata in vigore
Argomento:
1 Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella G.U. della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Gielle Srl - Direzione ed Amministrazione Via R. Ferri 32 Z.I. - 70022 Altamura (Ba) Italy
Tel +39 0803118998 - Fax + 39 0803101309
E-mail: info@gielle.it
- Salva su outlook
2009 - Gielle Srl - all
rights reserved - created by www.omnilink.it