Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere. (G.U. 26 aprile 1994, n. 95)
Preambolo
Argomento:
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la L. 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visti gli articoli 1 e 2 della L. 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della L. 26 luglio 1965, n. 966;
Visto l' art. 2 della L. 18 luglio 1980, n. 406;
Visto l' art. 6 della L. 17 maggio 1983, n. 217;
Vista la L. 7 dicembre 1984, n. 818;
Visto il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
Visto il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577;
Vista la raccomandazione del Consiglio delle Comunità europee del 22
dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti;
Rilevata la necessità di aggiornare i criteri tecnici di sicurezza contro
i rischi di incendio e di panico in edifici destinati ad attività
alberghiere attualmente in vigore;
Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all' art.10 del D.P.R. 29
luglio 1982, n. 577;
Visto l'art.11 del citato D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione prevista dalla L. 21 giugno 1986,
n. 317;
Decreta:
Premessa
Argomento:
È approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per le attività
ricettive turistico-alberghiere, allegata al presente decreto. Sono
abrogate tutte le disposizioni tecniche attualmente in vigore in materia.
Allegato - Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e
l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere
Argomento:
TITOLO I - Generalità.
1. Oggetto .
La presente regola tecnica di prevenzione incendi, emanata allo scopo di
tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro i rischi
dell'incendio, ha per oggetto i criteri di sicurezza da applicarsi agli
edifici ed ai locali adibiti ad attività ricettive turistico-alberghiere,
definiti dall'art. 6 della L. n. 217 del 17 maggio 1983 (G.U. n. 141 del
25 maggio 1983) e come di seguito elencate:
a) alberghi;
b) motel;
c) villaggi-albergo;
d) villaggi turistici;
e) esercizi di affittacamere;
f) case ed appartamenti per vacanze;
g) alloggi agroturistici;
h) ostelli per la gioventù;
i) residenze turistico-alberghiere;
l) rifugi alpini.
2. Campo di applicazione.
Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed ai locali di cui al
precedente punto, esistenti e di nuova costruzione.
Agli edifici e locali esistenti, già adibiti ad attività di cui al punto
1, si applicano le disposizioni previste per le nuove costruzioni nel caso
di rifacimento di oltre il 50% dei solai.
Le disposizioni previste per le nuove costruzioni si applicano agli
eventuali aumenti di volume e solo a quelli.
3. Classificazione.
Le attività di cui al punto 1, in relazione alla capacità ricettiva
(numero dei posti letto a disposizione degli ospiti) dell'edificio e/o dei
locali facenti parte di una unità immobiliare, si distinguono in:
a) attività con capienza superiore a venticinque posti letto, alle quali
si applicano le prescrizioni di cui al titolo II;
b) attività con capienza sino a venticinque posti letto, alle quali si
applicano le prescrizioni di cui al titolo III.
Ai rifugi alpini, si applicano le prescrizioni di cui al titolo IV.
4. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a
quanto emanato con D.M. 30 novembre 1983 (G.U. n. 339 del 12 dicembre
1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:
spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di
esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire
intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali
da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità
motorie in attesa dei soccorsi;
corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile
l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va
calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal
quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più
prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.
TITOLO II - Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità
superiore a venticinque posti letto.
PARTE I - Attività di nuova costruzione.
5.Ubicazione.
5.1. Generalità.
Gli edifici da destinare ad attività ricettive devono essere ubicati nel
rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni
vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od
incendio.
Le attività ricettive possono essere ubicate:
a) in edifici indipendenti, costruiti per tale specifica destinazione ed
isolati da altri;
b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni
diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle
specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di
prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84,
85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del
9 aprile 1982).
5.2. Separazioni - Comunicazioni.
Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività
ricettive:
a) non possono comunicare con attività non ad esse pertinenti;
b) possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non
soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del D.M. 16 febbraio
1982;
c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con
le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esse
pertinenti, elencate al punto 5.1;
d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a) e c) del
presente punto, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 90.
Per le attività pertinenti di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 ,
si applicano le specifiche prescrizioni riportate nel successivo punto
8.4.
5.3. Accesso all'area.
Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco,
gli accessi alle aree dove sorgono gli edifici oggetto della presente
norma devono avere i seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3.50 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di svolta: 13 m;
pendenza: non superiore 10%;
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12
sull'asse posteriore, passo 4 m).
5.4. Accostamento mezzi di soccorso.
Per le strutture ricettive ubicate ad altezza superiore a 12 m, deve
essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle
autoscale dei Vigili del fuoco almeno ad una facciata, al fine di
raggiungere tramite percorsi interni di piano i vari locali. Qualora tale
requisito non sia soddisfatto, gli edifici di altezza superiore a 12 m
devono essere dotati di scale a prova di fumo.
6. Caratteristiche costruttive.
6.1. Resistenza al fuoco delle strutture.
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali devono
essere valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite
dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961,
prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli
elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno
lamellare, elementi compositi).
Gli elementi strutturali legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della
Comunità europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole
tecniche straniere riconosciute equivalenti ovvero originari di Paesi
contraenti l'accordo SEE possono essere commercializzati in Italia per
essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente
decreto.
A tal fine per ciascun prototipo il produttore dovrà presentare apposita
istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della
protezione civile e dei servizi antincendi, che comunicherà al richiedente
l'esito dell'esame dell'istanza stessa motivando l'eventuale diniego.
L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata dalla
documentazione necessaria all'identificazione del prodotto e dei relativi
certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità
dello Stato membro.
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i
vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici
in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con
le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle
disposizioni contenute nel D.M. 6 marzo 1986 (G.U. n. 60 del 13 marzo
1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali
aventi strutture portanti in legno.
I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di
chiusura vanno valutati ed attestati in conformità al decreto del Ministro
dell'interno del 14 dicembre 1993 (G.U. n. 303 del 28 dicembre 1993).
Le strutture portanti dovranno garantire resistenza al fuoco R e quelle
separanti REI secondo quanto indicato nella successiva tabella:
+--------------------------------------------------------------+
¦ Altezza antincendio dell'edificio ¦ R/REI ¦
+----------------------------------------------------+---------¦
¦ fino a 24 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¦ 60 ¦
¦ superiore a 24 m fino a 54 m . . . . . . . . .. .¦ 90 ¦
¦ oltre 54 m . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .¦ 120 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono
applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.
6.2. Reazione al fuoco dei materiali.
I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito
specificato:
a) negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe,
nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1
in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento +
pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti
parti debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili);
b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni,
compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri
materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in
presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento
dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;
c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti
in vista di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle varie classi di
reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi
costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme
restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita
l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di
materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi
costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1
o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di
impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;
d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce
(tendaggi ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore
ad 1;
e) i mobili imbottiti ed i materassi devono essere di classe 1 IM;
f) i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente
esposto alle fiamme, devono avere classe di reazione al fuoco non
superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente
isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di
reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.
I materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai
sensi del D.M. 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla G.U. n. 234 del
25 agosto 1984). Per i materiali già in opera, per quelli installati entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché per
quelli rientranti negli altri casi specificatamente previsti dall' art. 10
del D.M. 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione
al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.
È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei, opportunamente
trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al
fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel D.M. 6 marzo
1992 (G.U. n. 66 del 19 marzo 1992).
I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere
incombustibili. È consentita l'installazione di materiali isolanti
combustibili all'interno di intercapedini delimitate da strutture
realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco
almeno REI 30.
6.3. Compartimentazione.
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al
massimo da due piani) di superficie non superiore a quella indicata in
tabella A.
È consentito che i primi due piani fuori terra dell'edificio costituiscano
un unico compartimento, avente superficie complessiva non superiore a
4.000 m² e che il primo piano interrato, per gli spazi destinati ad aree
comuni a servizio del pubblico, se di superficie non eccedente 1000 m²,
faccia parte del compartimento sovrastante.
Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono
soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 6.1.
Le separazioni e le comunicazioni con i locali a rischio specifico devono
essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche regole tecniche,
ove emanate, oppure con quanto specificato nel presente decreto.
Tabella A
+--------------------------------------------------------------+
¦ Altezza antincendi ¦ Sup. max compartimenti (m²) ¦
+------------------------------+-------------------------------¦
¦ fino a 24 m . . . . . . . . .¦ 3.000 ¦
¦ superiore a 24 fino a 54 m. .¦ 2.000 ¦
¦ oltre 54 m . . . . . . . ..¦ 1.000 [*] ¦
+--------------------------------------------------------------+
[*] Il compartimento deve estendersi ad un solo piano.
6.4. Piani interrati.
Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il
secondo piano interrato fino alla quota di - 10,00 m
Le predette aree, ubicate a quota compresa tra -7,50 e -10,00 m, devono
essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua
frazionata comandato da impianto di rivelazione di incendio.
Nei piani interrati non possono essere ubicate camere per ospiti.
6.5. Corridoi.
I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere
caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 30. Le porte
delle camere devono avere caratteristiche non inferiori a RE 30 con
dispositivo di autochiusura.
6.6. Scale.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono essere
congrue con quanto previsto al punto 6.1.
Le scale a servizio di edifici a più di due piani fuori terra e non più di
sei piani fuori terra, devono essere almeno di tipo protetto. Le scale a
servizio di edifici a più di sei piani fuori terra devono essere del tipo
a prova di fumo.
La larghezza delle scale non può essere inferiore a 1,20 m
Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre
gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta
rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non
superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm
Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli
di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di
almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto
interno. Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente
in sommità non inferiore ad 1 m². Nel vano di aerazione è consentita
l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici,
da realizzare anche tramite infissi apribili automaticamente a mezzo di
dispositivo comandato da rivelatori automatici di incendio o manualmente a
distanza.
6.7. Ascensori e montacarichi.
Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere utilizzati in caso di
incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio definiti al punto 6.8.
Gli ascensori e i montacarichi che non siano installati all'interno di una
scala di tipo almeno protetto, devono avere il vano corsa di tipo
protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto
previsto al punto 6.1.
Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle
specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.
6.8. Ascensori antincendio.
Nelle strutture ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio
superiore a 54 m dovranno essere previsti «ascensori antincendio» da poter
utilizzare, in caso di incendio, nelle operazioni di soccorso e da
realizzare come segue:
1) le strutture del vano corsa e del locale macchinario devono possedere
resistenza al fuoco REI 120; l'accesso allo sbarco dei piani deve avvenire
da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco REI 120. L'accesso al
locale macchinario deve avvenire direttamente dall'esterno o tramite
filtro a prova di fumo, realizzato con strutture di resistenza al fuoco
REI 120;
2) gli ascensori devono disporre di doppia alimentazione elettrica, una
delle quali di sicurezza;
3) in caso d'incendio si deve realizzare il passaggio automatico da
alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza;
4) in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere
riservata al personale appositamente incaricato ed ai Vigili del fuoco;
5) i montanti dell'alimentazione elettrica normale e di sicurezza del
locale macchinario devono essere protetti contro l'azione del fuoco e tra
di loro nettamente separati;
6) gli ascensori devono essere muniti di un sistema citofonico tra cabina,
locale macchinario e pianerottoli;
7) gli ascensori devono avere il vano corsa ed il locale macchinario
distinti dagli altri ascensori.
7. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza
7.1. Affollamento.
Il massimo affollamento è fissato in:
aree destinate alle camere: numero dei posti letto;
aree comuni a servizio del pubblico: densità di affollamento pari a 0,4
persone/m², salvo quanto previsto al punto 8.4.4;
aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20%.
7.2. Capacità di deflusso.
Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono
essere non superiori ai seguenti valori:
50 per il piano terra;
37,5 per i piani interrati;
37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;
33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.
7.3. Sistemi di vie di uscita.
Gli edifici, o la parte di essi destinata a struttura ricettiva, devono
essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita, dimensionato
in base al massimo affollamento previsto in funzione della capacità di
deflusso e che adduca in luogo sicuro.
Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso alle scale e di
uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi.
Deve essere previsto almeno uno spazio calmo per ogni piano ove hanno
accesso persone con capacità motorie ridotte od impedite. Gli spazi calmi
devono essere dimensionati in base al numero di utilizzatori previsto
dalle normative vigenti.
La larghezza utile deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali
elementi sporgenti con esclusione degli estintori.
Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza
superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non
superiore a 8 cm
È vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla direzione
dell'uscita.
Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all'esterno o in
luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta.
Le porte delle camere per ospiti devono essere dotate di serrature a
sblocco manuale istantaneo delle mandate dall'interno, al fine di
facilitare l'uscita in caso di pericolo.
Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza
utile delle stesse.
7.4. Larghezza delle vie di uscita.
La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di
uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della
larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto della luce. Fa
eccezione la larghezza dei corridoi interni agli appartamenti per gli
ospiti e delle porte delle camere.
7.5. Lunghezza delle vie di uscite.
Dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni deve
essere possibile raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di
sicurezza esterna con un percorso non superiore a 40 m
È consentito, per edifici fino a 6 piani fuori terra, che il percorso per
raggiungere una uscita su scala protetta sia non superiore a 30 m, purché
la stessa immetta direttamente su luogo sicuro.
La lunghezza dei corridoi ciechi non può superare i 15 m
7.6. Larghezza totale delle uscite.
La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di
moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e
la capacità di deflusso del piano.
Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la
larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto viene
calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani
consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.
Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte
d'ingresso, quando queste sono apribili verso l'esterno.
È consentito installare porte d'ingresso:
a) di tipo girevole, se accanto è installata una porta apribile a spinta
verso l'esterno avente le caratteristiche di uscita;
b) di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se possono
essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivo appositamente
segnalato) e restare in posizione di apertura quando manca l'alimentazione
elettrica.
Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della
larghezza delle uscite.
7.7. Numero di uscite.
Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere
inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. È
consentito che gli edifici a due piani fuori terra siano serviti da una
sola scala, purché la lunghezza dei corridoi che adducono alla stessa non
superi i 15 m, e ferma restando l'osservanza del punto 7.5, primo comma.
Nelle strutture ricettive monopiano in cui tutte le camere per ospiti
hanno accesso direttamente dall'esterno non è richiesta la realizzazione
della seconda via di esodo limitatamente all'area riservata alle camere.
8. Aree ed impianti a rischio specifico.
8.1. Locali adibiti a depositi.
8.1.1. Locali, di superficie non superiore a 12 m², destinati a deposito
di materiale combustibile.
Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione
nonché le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere
munite di dispositivo di autochiusura.
Il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m² e deve essere
installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio.
La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della
superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione
naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla
aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche
in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di
aerazione naturale pari al 25% di quella prevista.
In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un
estintore.
8.1.2. Locali, di superficie massima di 500 m², destinati a deposito di
materiale combustibile.
Possono essere ubicati all'interno dell'edificio con esclusione dei piani
camere. Le strutture di separazione e la porta di accesso, che deve essere
dotata di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche
almeno REI 90.
Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme
incendio. Il carico d'incendio deve essere limitato a 60 kg/m²; qualora
sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di
spegnimento automatico. L'aerazione deve essere non inferiore ad 1/40
della superficie del locale.
8.1.3. Depositi di sostanze infiammabili.
Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato.
È consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio in armadi
metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili,
strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi
devono essere ubicati nei locali deposito.
8.2. Servizi tecnologici.
8.2.1. Impianti di produzione calore.
Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato.
I predetti impianti devono essere realizzati a regola d'arte e nel
rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi. Nei
villaggi albergo e nelle residenze turistico-alberghiere, è consentito, in
considerazione della specifica destinazione, che le singole unità
abitative siano servite da impianti individuali per riscaldamento ambienti
e/o cottura cibi alimentati da gas combustibile sotto l'osservanza delle
seguenti prescrizioni:
a) gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le superfici di
aerazione e le canalizzazioni di scarico devono essere realizzate a regola
d'arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza;
b) gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda
alimentate a gas, devono essere ubicati all'esterno;
c) ciascun bruciatore a gas sia dotato di dispositivo a termocoppia che
consenta l'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della
fiamma;
d) i contatori e/o le bombole di alimentazione del gas combustibile devono
essere posti all'esterno;
e) la portata termica complessiva degli apparecchi alimentati a gas deve
essere limitata a 34,89 Kw (30.000 Kcal/h);
f) gli apparecchi devono essere oggetto di una manutenzione regolare
adeguata e le istruzioni per il loro uso devono essere chiaramente
esposte.
8.2.1.1. Distribuzione dei gas combustibili.
Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed
esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità
relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione a vista, in cavedi
direttamente areati in sommità. Nei locali dove l'attraversamento è
ammesso, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe zero, aerata
alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm
rispetto alla tubazione interna. La conduttura principale del gas deve
essere munita di dispositivo di chiusura manuale, situato all'esterno,
direttamente all'arrivo della tubazione e perfettamente segnalato.
8.2.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.
Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere
centralizzati o localizzati. Tali impianti devono possedere i requisiti
che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1) mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;
2) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas
ritenuti pericolosi;
3) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si
diffondano nei locali serviti;
4) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella
fase iniziale degli incendi.
Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti sono realizzati
come di seguito specificato.
8.2.2.1. Impianti centralizzati.
Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non possono
essere installati nei locali dove sono installati gli impianti di
produzione calore.
I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali,
realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza
al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o
tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI
60 dotate di congegno di autochiusura.
L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve
essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con
una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del
locale.
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni
prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che
utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo
all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a
quelli delle centrali termiche alimentate a gas.
Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad
assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di
prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore,
riferiti al tipo di combustibile impiegato.
Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine,
autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
8.2.2.2. Condotte.
Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione
al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere di classe di
reazione al fuoco non superiore alla classe 2.
Le condotte non devono attraversare:
luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
vani scala e vani ascensore;
locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.
L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere ammesso
se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe
almeno pari a quella del vano attraversato.
Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti,
nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli
attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a
quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e
direttamente da rivelatori di fumo.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte
deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare
le dilatazioni delle stesse.
8.2.2.3. Dispositivi di controllo.
Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale,
situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori
in caso d'incendio.
Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più compartimenti,
devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo
che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura
delle serrande tagliafuoco.
L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di
controllo di cui al punto 12.2.
L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve
consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale
dell'operatore.
8.2.2.4. Schemi funzionali.
Per ciascun impianto dovrà essere predisposto uno schema funzionale in cui
risultino:
gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
l'ubicazione delle macchine;
l'ubicazione di rivelatori di fumo, e del comando manuale;
lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza.
8.2.2.5. Impianti localizzati.
È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi
condizionatori, a condizione che il fluido refrigerante non sia
infiammabile. È comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma
libera.
8.3. Autorimesse.
Le autorimesse a servizio delle strutture ricettive devono essere
realizzate in conformità e con le limitazioni previste dalle vigenti
disposizioni.
8.4. Spazi per riunioni, trattenimento e simili.
Ai locali e agli spazi, frequentati da pubblico, ospite o non
dell'attività, inseriti nell'ambito di un edificio o complesso ricettivo,
destinati a trattenimenti e riunioni a pagamento o non, si applicano le
seguenti norme di prevenzione incendi. A titolo esemplificativo le
suddette manifestazioni possono comprendere:
conferenze;
convegni;
sfilate di moda;
riunioni conviviali;
piccoli spettacoli di cabaret;
feste danzanti;
esposizioni d'arte e/o merceologiche con o senza l'ausilio di mezzi
audiovisivi.
8.4.1. Ubicazione.
I locali di trattenimento possono essere ubicati a qualsiasi quota al di
sopra del piano stradale ed ai piani interrati, purché non oltre 10 m al
di sotto del piano stradale.
8.4.2. Comunicazioni.
I locali di trattenimento con capienza inferiore a 100 persone possono
essere posti in comunicazione diretta con altri ambienti dell'attività
ricettiva, salvo quanto previsto dalle norme, relativamente alle aree a
rischio specifico.
Per gli altri locali, le relative comunicazioni con altri ambienti
dell'attività ricettiva devono avvenire mediante porte di resistenza al
fuoco almeno REI 30, purché ciò non sia in contrasto con le norme di
prevenzione incendi relative alle aree a rischio specifico.
8.4.3. Strutture e materiali.
Per quanto concerne i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi
strutturali e le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali di
rivestimento e di arredo, valgono le prescrizioni indicate ai precedenti
punti 6.1. e 6.2.
8.4.4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.
L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui il pubblico
trova posto in sedili distribuiti in file, gruppi e settori, viene fissato
pari al numero dei posti a sedere. Negli altri casi esso viene fissato
pari a quanto risulta in base ad una densità di affollamento non superiore
a 0,7 persone per m² e che in ogni caso dovrà essere dichiarato sotto la
diretta responsabilità del titolare dell'attività. I locali devono
disporre di un sistema organizzato di vie di esodo per le persone,
conforme alle vigenti disposizioni in materia ed alle seguenti
prescrizioni:
a) locali con capienza superiore a 100 persone: devono essere serviti da
uscite che, per numero e dimensioni, siano conformi alle vigenti norme sui
locali di spettacolo e trattenimento. Almeno la metà di tali uscite deve
addurre direttamente all'esterno o su luogo sicuro dinamico mentre le
altre possono immettere nel sistema di vie di esodo del piano;
b) locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone:
devono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia conforme
alle vigenti norme di prevenzione incendi sui locali di pubblico
spettacolo, che immettano nel sistema di vie di esodo del piano;
c) locali con capienza inferiore a 50 persone: è ammesso che tali locali
siano serviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 0,90 m, che
immetta nel sistema di vie di uscita del piano.
8.4.5. Distribuzione dei posti a sedere.
La distribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle vigenti
disposizioni, con eccezione dei locali destinati a feste danzanti,
riunioni conviviali etc. per i quali è consentito che i sedili non siano
uniti tra di loro e siano distribuiti secondo le necessità del caso, a
condizione che non costituiscano impedimento ed ostacolo per lo
sfollamento delle persone in caso di emergenza.
9. Impianti elettrici .
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla L. n.
186 del 1° marzo 1968 (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968).
In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti
elettrici:
non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli
incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere
compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la
messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni «protette» e
devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione incendi;
e) ascensori antincendio.
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con
la procedura di cui alla L. n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi
regolamenti di applicazione.
L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve
(< = 0,5 sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e
ad interruzione media (< = 15 sec) per ascensori antincendio ed impianti
idrici antincendio.
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico
e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento
in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in
ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:
rivelazione e allarme: 30 minuti;
illuminazione di sicurezza: 1 ora;
ascensori antincendio: 1 ora;
impianti idrici antincendio: 1 ora.
L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole
tecniche vigenti.
L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di
illuminazione non inferiore a 5 lux, ad 1 m di altezza dal piano di
calpestio lungo le vie di uscita.
Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché assicurino
il funzionamento per almeno 1 ora.
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente
accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.
10. Sistemi di allarme.
Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività ricettiva, devono
essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli
ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di
incendio.
I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da
poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle
parti di esso coinvolte dall'incendio.
Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere
posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale
preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in
un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi
d'incendio.
Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione
d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente, secondo
quanto prescritto nel punto 12.
Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in
assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore
a 30 minuti.
11. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi .
11.1. Generalità.
Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono
essere realizzati a regola d'arte ed in conformità a quanto di seguito
indicato.
11.2. Estintori.
Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di
estintori portatili. Nelle more della emanazione di una apposita norma
armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero
dell'interno ai sensi del D.M. 20 dicembre 1982 (G.U. n. 19 del 20 gennaio
1983) e successive modificazioni.
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da
proteggere, è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:
in prossimità degli accessi;
in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e
visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne
l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere
installati in ragione di uno ogni 200 m² di pavimento, o frazione, con un
minimo di un estintore per piano.
Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore
a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono
essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a 25 posti
letto è sufficiente la sola installazione di estintori.
11.3. Impianti idrici antincendio.
Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati, devono essere:
distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree
dell'attività;
collocati in ciascun piano negli edifici a più piani;
dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile.
Appositi cartelli segnalatori devono agevolarne l'individuazione a
distanza.
Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle scale in
modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di scale a prova
di fumo interne, al fine di agevolare le operazioni di intervento dei
Vigili del fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno dei filtri
a prova di fumo.
11.3.1. Naspi DN 20.
Le attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 100, devono
essere almeno dotate di naspi DN 20.
Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m,
realizzata a regola d'arte.
I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa
sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre
all'utenza normale, i due naspi in posizione idraulicamente più
sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35
l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in
fase di scarica.
L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 60 min.
Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto sopra
prescritto, deve essere predisposta una alimentazione di riserva, capace
di fornire le medesime prestazioni.
11.3.2. Idranti DN 45.
Le attività con capienza superiore a 100 posti letto devono essere dotate
di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere corredato da una
tubazione flessibile lunga 20 m
11.3.2.1. Rete di tubazioni.
L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito da una
rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con montanti
disposti nei vani scala.
Da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere
derivato, con tubazione di diametro interno non inferiore a 40 mm, un
attacco per idranti DN 45.
La rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi
sanitari.
Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e qualora non
metalliche, dal fuoco.
11.3.2.2. Caratteristiche idrauliche.
L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una
portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e nel caso di più
colonne il funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso deve essere in
grado di garantire l'erogazione ai 3 idranti in posizione idraulica più
sfavorita, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120
l/min con una pressione al bocchello di 2 bar.
L'alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60 minuti.
11.3.2.3. Alimentazione.
L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto pubblico.
Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al punto
precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità.
Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere
realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di riserva (gruppo
elettrogeno ad azionamento automatico) o da una motopompa con avviamento
automatico.
11.3.2.4. Alimentazione ad alta affidabilità.
Per le attività con oltre 500 posti letto e per quelle ubicate in edifici
aventi altezza antincendio superiore a 32 m, l'alimentazione della rete
antincendio deve essere del tipo ad alta affidabilità. Affinché una
alimentazione sia considerata ad alta affidabilità dovrà essere realizzata
in uno dei seguenti modi:
una riserva virtualmente inesauribile;
due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari a
quella minima richiesta dall'impianto e dotati di rincalzo;
due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro nell'erogazione,
non siano alimentati dalla stessa sorgente, salvo che virtualmente
inesauribile.
Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite due
gruppi di pompaggio, composti da una o più pompe, ciascuno dei quali in
grado di assicurare le prestazioni richieste secondo una delle seguenti
modalità:
una elettropompa ed una motopompa, una di riserva all'altra;
due elettropompe, ciascuna con portata pari a metà del fabbisogno ed una
motopompa di riserva avente portata pari al fabbisogno totale;
due motopompe, una di riserva all'altra;
due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni elettriche
indipendenti.
Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.
11.3.3. Idranti DN 70.
Nelle strutture ricettive con oltre 500 posti letto e in quelle ubicate in
edifici con altezza antincendio oltre 32 m, deve esistere all'esterno, in
posizione accessibile ed opportunamente segnalata, almeno un idrante DN
70, da utilizzare per rifornimento dei mezzi dei Vigili del fuoco. Tale
idrante dovrà assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno
60 minuti.
Nel caso la stessa rete alimenti sia gli idranti interni che quelli
esterni, le alimentazioni devono assicurare almeno il fabbisogno
contemporaneo dell'utenza complessiva.
11.3.4. Collegamento delle autopompe VV.F.
Al piede di ogni colonna montante di edifici con più di 3 piani fuori
terra, deve essere installato un attacco di mandata per il collegamento
con le autopompe VV.F.
11.3.5. Impianti di spegnimento automatico.
Oltre alla rete idranti, nelle strutture ricettive con oltre 1.000 posti
letto, deve essere previsto l'impianto di spegnimento automatico a pioggia
su tutta l'attività.
12. Impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi.
12.1. Generalità.
Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve
essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e
segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a
distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito
dell'attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti
letto, devono essere comunque installati tali impianti, come previsto dal
precedente punto 8.1.
12.2. Caratteristiche.
L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte.
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori
utilizzati dovrà sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di
allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, la quale deve
essere ubicata in ambiente presidiato.
Il predetto impianto dovrà consentire l'azionamento automatico dei
dispositivi di allarme posti nell'attività entro:
a) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da
due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale
di segnalazione di incendio;
b) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da
un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di
allarme non sia tacitata dal personale preposto.
I predetti tempi potranno essere modificati in considerazione della
tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti.
Qualora previsto dalla presente regola tecnica o nella progettazione
dell'attività, l'impianto di rivelazione dovrà consentire l'attivazione
automatica di una o più delle seguenti azioni:
chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte,
appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la
segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di
chiusura;
disattivazione elettrica dell'eventuale impianto di ventilazione o
condizionamento esistente;
attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione;
chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle
canalizzazioni degli impianti di ventilazione o condizionamento, riferite
al compartimento da cui proviene la segnalazione;
eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti
predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.
Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300 posti letto o con numero
superiore a 100 posti letto ubicate all'interno di edifici di altezza
superiore a 24 m, dovranno essere installati dispositivi ottici di
ripetizione di allarme lungo i corridoi, per i rivelatori ubicati nelle
camere e nei depositi. Tali ripetitori, inoltre, dovranno essere previsti
per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente visibili.
13. Segnaletica di sicurezza.
La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al D.P.R. n. 524/1982
(G.U. n. 218 del 10 agosto 1982). Inoltre, la posizione e la funzione
degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.
14. Gestione della sicurezza.
14.1. Generalità.
Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della
gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in
particolare che:
sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi,
mobilio, ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone
riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione
dell'incendio;
siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di
situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni, ecc.;
siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano
eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni
necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze
non superiori a sei mesi;
siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici, in
conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;
siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione,
condizionamento e riscaldamento. In particolare, il controllo dovrà essere
finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova
periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali
termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a
quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.
14.2. Chiamata servizi di soccorso.
I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la
rete telefonica.
La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di
qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile.
Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata dei Vigili
del fuoco deve essere esposto bene in vista presso l'apparecchio
telefonico dell'esercizio.
15. Addestramento del personale.
15.1. Primo intervento ed azionamento del sistema di allarme.
Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché, in caso di
incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi
disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il
sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso.
Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed
impartite anche in forma scritta. Tenendo conto delle condizioni di
esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno due
volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei
mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a
esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un piano di
emergenza opportunamente predisposto.
15.2. Azioni da svolgere.
In caso di incendio, il personale di un'attività ricettiva, deve essere
tenuto a svolgere le seguenti azioni:
applicare le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto;
contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli occupanti
dell'attività ricettiva.
15.3. Attività di capienza superiore a 500 posti letto.
Nelle attività ricettive di capienza superiore a 500 posti letto deve
essere previsto un servizio di sicurezza opportunamente organizzato,
composto da un responsabile, e da addetti addestrati per il pronto
intervento e dotati di idoneo equipaggiamento.
16. Registro dei controlli.
Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano
annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza
degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi
antincendi, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a
rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di
incendio nei vari ambienti dell'attività, nonché le riunioni di
addestramento e le esercitazioni di evacuazione. Tale registro deve essere
mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte
del comando provinciale dei Vigili del fuoco.
17. Istruzioni di sicurezza.
17.1. Istruzioni da esporre all'ingresso.
All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista
precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico
in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le
squadre di soccorso che deve indicare la posizione:
delle scale e delle vie di evacuazione;
dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e
dell'elettricità;
del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
degli spazi calmi.
17.2. Istruzioni da esporre a ciascun piano.
A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in
prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi
calmi deve essere adeguatamente segnalata.
17.3. Istruzioni da esporre in ciascuna camera.
In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono
indicare il comportamento da tenere in caso di incendio.
Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune
lingue estere, tenendo conto della provenienza della clientela abituale
della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate
da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la
posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed
alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di
usare gli ascensori in caso di incendio.
Inoltre devono essere indicati i divieti di:
impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande,
stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a
funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con
combustibili solidi, liquidi o gassosi;
tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali
facenti parte del volume destinato all'attività.
PARTE II - Attività esistenti.
18. Ubicazione.
Devono essere rispettati i punti 5.1 e 5.2, salvo quanto previsto al punto
20.5.
Per gli alloggi agrituristici è consentita la contiguità con i depositi di
paglia, fieno o legname posti all'esterno della volumetria dell'edificio
utilizzato per l'attività ricettiva, purché la struttura di separazione
abbia caratteristiche almeno REI 120.
19. Caratteristiche costruttive.
19.1. Resistenza al fuoco delle strutture.
I requisiti di resistenza al fuoco vanno valutati secondo quanto previsto
al punto 6.1, con l'applicazione dei valori minimi sotto riportati:
+--------------------------------------------------------------+
¦ Altezza antincendio dell'edificio ¦ R/REI ¦
+----------------------------------------------------+---------¦
¦ fino a 12 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¦ 30 ¦
¦ superiore a 12 m fino a 54 m . . . . . . . . .. .¦ 60 ¦
¦ oltre 54 m . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .¦ 90 ¦
+--------------------------------------------------------------+
19.2. Reazione al fuoco dei materiali.
È richiesto il rispetto del punto 6.2 con esclusione della lettera e)
relativamente ai mobili imbottiti.
19.3. Compartimentazioni.
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al
massimo da due piani) come previsto al punto 6.3.
Sono consentiti compartimenti, di superficie complessiva non superiore a
4.000 m², su più piani, a condizione che il carico di incendio, in ogni
piano, non superi il valore di 30 kg/m² e che sia installato un impianto
automatico di rivelazione ed allarme di incendio in tutti gli ambienti.
Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono
soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 19.1.
Le separazioni e comunicazioni con i locali a rischio specifico devono
essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche norme, ove emanate,
oppure secondo quanto specificato nel presente decreto.
19.4. Piani interrati.
È richiesto il rispetto del punto 6.4.
19.5. Corridoi.
È richiesto il rispetto del punto 6.5 con eccezione delle porte delle
camere, che devono avere caratteristiche non inferiori a RE 15 con
autochiusura. La prescrizione relativa all'installazione delle porte RE 15
non si applica alle attività ubicate in edifici a non più di 3 piani fuori
terra in cui la capienza non superi i 40 posti letto ed il carico di
incendio in ciascun piano non superi i 20 kg/m². È consentito, altresì,
che le porte delle camere non abbiano caratteristiche RE 15, quando
l'attività è protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme
di incendio installato nei corridoi e nelle camere per ospiti.
19.6. Scale.
In edifici con più di due piani fuori terra e di altezza antincendi fino a
32 m le scale ad uso esclusivo devono essere di tipo protetto. Negli
edifici di altezza superiore, le scale devono essere del tipo a prova di
fumo.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala e delle porte di
accesso alle scale devono essere conformi con quanto previsto al punto
19.1.
Ogni vano scala deve avere una superficie netta di aerazione permanente in
sommità come previsto al punto 6.6 ultimo comma.
Le camere per ospiti devono comunicare con il vano scala attraverso
corridoi. La comunicazione diretta di tali camere con i vani scala è
consentita, purché tramite disimpegno con porte di resistenza al fuoco
congrua con quanto richiesto al punto 19.1.
Per i vani scala ad uso promiscuo si rimanda a quanto impartito al
successivo punto 20.5 (strutture ricettive servite da vie di uscita ad uso
promiscuo).
19.7. Ascensori e montacarichi.
Deve essere rispettato il punto 6.7. Le caratteristiche di resistenza al
fuoco devono essere congrue con il punto 19.1.
20. Misure per l'evacuazione in caso in incendio .
Le caratteristiche delle vie di esodo devono essere poste in relazione
alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli edifici entro cui
queste sono ubicate, secondo quanto di seguito indicato.
20.1. Affollamento - Capacità di deflusso.
Devono essere rispettati i punti 7.1 e 7.2, salvo il caso indicato al
successivo 20.5 (vie di uscita ad uso promiscuo).
20.2. Larghezza delle vie di uscita.
È consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi
larghezza minima di m 0,90 computati pari ad un modulo ai fini del calcolo
del deflusso. Le aree ove sia prevista la presenza di persone con ridotte
o impedite capacità motorie devono essere dotate di vie di uscita
congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed
eliminazione delle barriere architettoniche.
20.3. Larghezza totale delle uscite.
La larghezza totale delle uscite deve essere verificata secondo quanto
previsto al punto 7.6, con esclusione delle strutture ricettive servite da
scale ad uso promiscuo.
20.4. Vie di uscita ad uso esclusivo.
20.4.1. L'edificio è servito da due o più scale.
Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da
ogni punto dei locali comuni, non può essere superiore a:
a) 40 m: per raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di
sicurezza esterna;
b) 30 m: per raggiungere una scala protetta, che faccia parte del sistema
di vie di uscita.
La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 15 m
Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m, qualora venga
realizzato quanto segue, in corrispondenza del percorso interessato:
i materiali installati a parete e soffitto siano di classe 0 di reazione
al fuoco, e non sia installato materiale suscettibile di prendere fuoco su
entrambe le facce;
sia installato, lungo le vie di esodo e nelle camere, un impianto
automatico di rivelazione ed allarme di incendio.
Limitatamente ai corridoi ciechi può essere consentita una lunghezza di 25
m a condizione che:
tutti i materiali installati in tali corridoi siano di classe 0 di
reazione al fuoco;
le porte delle camere aventi accesso da tali corridoi, possiedano
caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;
sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio
nelle camere e nei corridoi.
In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con i vani scala
devono essere installate porte aventi caratteristiche di resistenza al
fuoco non inferiori a REI 60, munite di congegno di autochiusura.
20.4.2. L'edificio è servito da una sola scala.
È ammesso, limitatamente alle strutture ricettive ubicate in edifici con
non più di 6 piani fuori terra, disporre di una sola scala. Questa deve
essere di tipo protetto in edifici con più di due piani fuori terra.
La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere normalmente
limitata a 15 m, incrementabile a 20 m o 25 m, qualora siano realizzati
gli accorgimenti previsti al precedente punto 20.4.1, con l'estensione
dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio a tutta l'attività.
La comunicazione del vano scala con i piani interrati può avvenire
esclusivamente tramite disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo
REI 60 munite di congegno di autochiusura.
Limitamente agli edifici a tre piani fuori terra, è consentito non
realizzare le scale di tipo protetto a condizione che:
tutti i locali dell'attività siano protetti da impianto automatico di
rivelazione ed allarme d'incendio;
il carico d'incendio ad ogni piano deve essere inferiore a 20 kg/m², con
esclusione dei depositi, che devono essere conformi a quanto indicato al
punto 8.1;
la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale sia limitata a 20 m,
sotto l'osservanza degli accorgimenti previsti al punto 20.4.1.
Resta ferma, per gli edifici serviti da scale non protette, che la
lunghezza del percorso totale per addurre su luogo sicuro, sia limitata a
40 o 45 m secondo quanto specificato al punto 20.4.1.
20.5. Vie di uscita ad uso promiscuo.
È consentita la permanenza di strutture ricettive in edifici a
destinazione mista, servite da scale ad uso promiscuo, alle seguenti
condizioni:
le comunicazioni dei vani scala con i piani cantinati e con le attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi, ammesse nell'ambito
dell'edificio ai sensi del punto 5.1, lettera b), avvengano tramite porte
resistenti al fuoco almeno REI 60;
l'edificio abbia altezza antincendi non superiore a 24 m;
le scale siano dotate di impianto di illuminazione di sicurezza;
l'intera area dell'attività ricettiva sia protetta da impianto automatico
di rivelazione ed allarme incendio;
l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti le cui strutture
separanti, comprese le porte di accesso ai vani scala, abbiano
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60;
il carico di incendio all'interno dei compartimenti non sia superiore a 20
kg/m²;
la larghezza della scala e della via di esodo sia commisurata al piano di
massimo affollamento, ove è ubicata l'attività ricettiva.
Inoltre, a seconda del numero di scale, dovrà essere osservato quanto
segue:
ogni piano è servito da due o più scale: il percorso massimo dalla porta
delle camere alle scale dell'edificio non sia superiore a 25 m I corridoi
ciechi non possono superare la lunghezza di 15 m;
ogni piano è servito da una sola scala: l'attività ricettiva sia
distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 250 m²; il
percorso massimo per raggiungere la scala, dalla porta di ogni camera, non
sia superiore a 15 m
21. Altre disposizioni.
21.1. Disposizioni tecniche.
Le attività esistenti devono, inoltre, rispettare i punti 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente decreto.
È consentito che i dispositivi automatici di arresto dei ventilatori e di
azionamento delle serrande tagliafuoco, negli impianti a ricircolo di aria
di potenzialità non superiore a 30.000 mc/h, siano di tipo termostatico.
Tali dispositivi, tarati a 70 °C, devono essere installati in punti
adatti, rispettivamente delle condotte dell'aria di ritorno (prima della
miscelazione con l'aria esterna) e della condotta principale di immissione
dell'aria. Inoltre, l'intervento di tali dispositivi non deve consentire
la rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale.
Negli impianti di potenzialità superiore a 30.000 mc/h i dispositivi di
controllo devono essere costituiti da rivelatori di fumo posti nelle
condotte secondo quanto previsto al punto 8.2.2.3.
21.2. Disposizioni transitorie.
Le attività ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del
presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, entro i
seguenti termini:
a) due anni per quanto riguarda le disposizioni gestionali di cui ai punti
14, 15 e 16;
b) cinque anni per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti
prescrizioni, con esclusione di quanto previsto alla successiva lettera
c);
c) otto anni per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei
materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi a quanto previsto
dal punto 19.2.
Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dovrà essere presentato
ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, un piano programmato degli
eventuali lavori di adeguamento a firma del responsabile dell'attività.
TITOLO III - Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità
non superiore a venticinque posti letto.
22. Generalità.
Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non
inferiore a REI 30.
Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte.
Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro
esodo degli occupanti.
Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nei punti 11.2,
13, 14 e 17.
TITOLO IV - Rifugi alpini.
23. Generalità.
Ai fini della presente regola tecnica i rifugi alpini sono classificati
secondo i seguenti criteri:
categoria A: raggiungibili con strada rotabile;
categoria B: raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio
pubblico, con esclusione delle sciovie;
Categoria C, D ed E: rifugi non rientranti nelle categorie precedenti e
che vengono classificati in relazione alla situazione locale con
riferimento alla quota, durata e difficoltà di accesso, nonché
all'incidenza del sistema normalmente adottato per i rifornimenti.
Non rientrano nella categoria dei rifugi alpini i bivacchi fissi ed i
ricoveri, intendendosi con tale denominazione quelle modeste costruzioni
adibite al ricovero degli alpinisti con le seguenti peculiarità: sempre
incustoditi ed aperti in permanenza, senza presenza di viveri e di
dispositivi di cottura, ma con lo stretto necessario per il riposo ed il
ricovero d'emergenza.
24. Regole generali.
Indifferentemente dalla categoria di appartenenza, la protezione
antincendio in ogni rifugio deve essere mirata a:
ridurre i rischi che possa divampare un incendio;
limitare la propagazione del fuoco e dei fumi;
consentire a tutti gli occupanti di uscire incolumi.
In particolare devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
a) sorgenti di innesco: devono essere eliminate le sorgenti di innesco,
deve essere imposto il divieto di fumare od accendere fuochi, eccezion
fatta nei locali per ciò appositamente predisposti di cui alla successiva
lettera f);
b) apparecchi di cottura: sugli apparecchi di cottura (fornelli e cucine)
di pertinenza del rifugio, funzionanti a gas, qualunque sia la loro
potenzialità, devono essere installati rubinetti valvolati oltre ad una
valvola generale di intercettazione segnalata. Con eccezione dei rifugi di
cui al punto 25, le eventuali bombole di gas vanno poste all'esterno del
rifugio e senza comunicazione diretta con questo;
c) depositi pericolosi: i depositi di sostanze combustibili, prodotti
infiammabili, rifiuti ecc. devono essere ubicati all'esterno, od in locali
separati senza diretta comunicazione;
d) porte d'esodo: dalle porte di esodo devono essere eliminate le chiusure
a chiave dall'interno, i dispositivi a catenaccio a scorrere, o similari,
garantendo l'apertura con l'azionamento di maniglia dall'interno.
L'eventuale chiusura potrà avvenire solo dall'esterno nei periodi di
inattività od in caso di cessazione della stessa. Qualora le condizioni
delle precipitazioni nevose lo rendano necessario, le porte d'esodo
attestate sull'esterno possono aprirsi verso l'interno;
e) inferriate: le inferriate o qualsiasi altra protezione fissa delle
finestre che non ne consenta l'uso come via d'esodo di emergenza e
parimenti, l'accesso ai soccorsi, devono essere eliminate;
f) locali cottura: i locali da adibirsi a cottura cibi, anche da parte
degli ospiti, devono essere protetti sulle pareti per almeno 150 cm da
terra, e sui pavimenti per un raggio di almeno 100 cm attorno ai posti ove
vi può essere fiamma libera, con materiali di classe 0. La larghezza delle
zone protette sulle pareti deve estendersi per lo stesso raggio di 100 cm;
g) protezione delle sorgenti calore: attorno alle stufe per un raggio di
almeno 1 m, sia in altezza che in larghezza devono essere disposte
protezioni incombustibili. I canali da fumo, negli attraversamenti od in
vicinanza di materiali combustibili, devono essere protetti evitando che
vi siano punti con temperature in grado di provocare innesco sugli stessi.
Per l'operazione di asciugatura degli indumenti devono essere predisposti
appositi appoggi o sostegni fissi a distanza adeguata dalle sorgenti di
calore onde evitare la possibilità di innesco;
h) dispositivi di chiamata: ove non sia presente e disponibile per
l'emergenza un apparecchio telefonico, dovrà essere installato, in
posizione segnalata e protetta, un apparecchio radio di chiamata ad
alimentazione autonoma, su banda fissa, in grado di inviare
automaticamente la segnalazione di soccorso per un periodo non inferiore
alle 4 ore, differenziata in base al tipo di intervento richiesto e
codificata per l'individuazione;
i) dotazione d'emergenza: quando la quota del rifugio superi i 2000 m sul
livello del mare o, pur a quote inferiori, le condizioni meteorologiche
locali che si possano presentare siano riconducibili a quelle di detta
quota limite, dovrà essere reso disponibile il sacco d'emergenza. Questo,
disposto in custodie sigillate, sarà costituito da un telo alluminiato a
forma di sacco, atto a contenere completamente l'alpinista, o da un
dispositivo analogo in grado di fornire almeno le stesse caratteristiche
di salvaguardia termica. I sacchi di emergenza, in numero pari alla
capienza massima del rifugio, aumentata del 20%, dovranno essere custoditi
in un apposito alloggiamento, chiaramente segnalato, provvisto di chiare
indicazioni sul suo uso, distante dal rifugio in modo da non essere
coinvolto dall'eventuale incendio;
l) schede tecniche: a cura del titolare dovranno essere redatte schede
tecniche indicanti le caratteristiche di ogni rifugio ai fini antincendio,
nelle quali dovrà essere indicato nome e cognome del gestore e del
responsabile della sicurezza, nominato dal titolare. Il responsabile della
sicurezza dovrà provvedere almeno annualmente al controllo generale della
situazione, delle dotazioni previste e dell'efficienza degli impianti.
25. Rifugi di capienza non superiore a venticinque posti.
I rifugi alpini, di qualsiasi categoria, con capienza non superiore a
venticinque posti letto, devono rispettare quanto di seguito indicato:
a) le strutture orizzontali e verticali dei rifugi di nuova costruzione
devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R
30. Tale prescrizione non si applica ai rifugi esistenti;
b) devono essere svolte le prove periodiche di cui al punto 14.1 con
frequenza almeno annuale;
c) fermo restando il rispetto delle prescrizioni del punto 24, è
consentito mantenere all'interno del locale una sola bombola di G.P.L., di
peso non eccedente i 25 kg, purché la stessa sia utilizzata per
l'alimentazione di apparecchi di cottura;
d) devono essere installati estintori conformemente a quanto richiesto nel
precedente punto 11.2.
26. Rifugi di capienza superiore a venticinque posti letto.
26.1. Rifugi di categoria A.
Ai rifugi alpini di questa categoria si applicano, a seconda che siano
nuovi od esistenti, le disposizioni di cui alle parti I e II del titolo
secondo del presente decreto.
26.2. Rifugi nuovi di categoria B, C, D ed E.
Per i rifugi di queste categorie, valgono le disposizioni di cui al titolo
II parte prima. È però ammesso che:
non siano rispettate le prescrizioni dei punti 5.3 e 5.4 e siano, invece,
disponibili almeno scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani
dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse.
L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed
agevole utilizzo da parte dei soccorritori;
la frequenza delle prove periodiche di cui al punto 14.1, sia almeno
annuale;
per i rifugi di categoria C, D ed E sino a 2 piani fuori terra, è
consentito che il numero delle uscite sia di una per ogni piano.
26.3. Rifugi esistenti di categoria B.
Per tali rifugi valgono le disposizioni impartite al titolo II parte
seconda. È inoltre richiesto che:
siano disponibili scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani
dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse.
L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed
agevole utilizzo da parte dei soccorritori;
vi sia, per edifici con più di due piani fuori terra, per ogni piano, una
seconda via di esodo e sia garantito il necessario sfollamento.
È però ammesso che:
a) la resistenza al fuoco delle strutture, indipendentemente dal carico
d'incendio e dall'altezza dell'edificio, sia non inferiore a R 30;
b) non si applichi la prescrizione relativa alle separazioni con
caratteristiche di resistenza al fuoco fra corridoi e stanze di cui al
punto 19.5;
c) le scale siano di tipo protetto negli edifici a più di tre piani fuori
terra;
d) la larghezza minima delle vie di esodo non sia inferiore a cm 60, senza
ulteriori riduzioni in ragione delle tolleranze dimensionali, conteggiando
la stessa con una capacità di deflusso pari a 30. Per larghezze pari o
superiori a cm 90, si rimanda a quanto previsto al punto 20.2;
e) le vie di esodo, ulteriori alla prima, siano costituite da scale a
pioli, realizzate in materiali incombustibili, poste all'esterno del
rifugio, solidamente ancorate e con le seguenti caratteristiche minime:
larghezza non inferiore a 35 cm netti sui pioli, alzata netta non
superiore a 30 cm e con pioli distanti almeno 15 cm dalle pareti. Tali
scale devono essere raggiungibili attraverso vani apribili, di dimensioni
nette non inferiori a cm 60 di larghezza e cm 80 di altezza. Ciascuna
scala a pioli, realizzata come sopra, sarà conteggiata con una capacità di
deflusso pari a 20. Tali scale devono essere realizzate in conformità alle
norme anti infortunistiche ed inoltre, occorre prevedere anche un
corrimano continuo che sporga almeno per 30 cm dal filo dei pioli, o altro
equivalente riparo. Per altezze delle scale a pioli superiori a 10 m,
occorre prevedere un piano di sosta almeno di 70 cm di larghezza e di 50
cm di sporgenza dal fabbricato con parapetto normale e fermapiede, da cui
sia possibile riprendere la discesa su altra scala adiacente (anche a
pioli);
f) i dispositivi di illuminazione di sicurezza, e di allarme siano
alimentati, qualora non sia disponibile l'alimentazione elettrica di rete,
da altra fonte alternativa (gruppo elettrogeno, generatore eolico,
fotovoltaico ecc);
g) nell'impossibilità di realizzare un impianto idrico antincendio per
assenza di fonti idriche o riserve adeguate, le prescrizioni del punto
11.3 siano sostituite dalla disposizione di almeno un estintore di
capacità estinguente 13A e 89 BC, in ragione di uno ogni 50 m² e comunque
uno ogni piano;
h) la frequenza delle prove periodiche, di cui al punto 14.1, sia almeno
annuale.
26.4. Rifugi esistenti di categoria C, D ed E.
A tali rifugi si applicano le prescrizioni di cui al precedente punto
26.3, con esclusione di quanto richiesto alle lettere a) e c). Inoltre non
è richiesta l'osservanza del punto 19 del presente decreto. È però ammesso
che, qualora non vi sia alcun tipo di alimentazione elettrica,
l'illuminazione di sicurezza sia del tipo con lampade portatili ad
alimentazione autonoma ed i dispositivi di allarme siano ad azionamento
manuale.
27. Disposizioni transitorie
I rifugi alpini esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente
decreto entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.
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